CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

  1. CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ Il contratto di viaggio di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico è regolato dalla legge n° 1084 del 27 dicembre 1977 di rati­fica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva CEE n. 314/90. La responsabili­tà dell’organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.
  2. PRENOTAZIONI La richiesta d’iscrizione comporta la conoscenza e la inte­grale accettazione delle previste Norme e Condizioni. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposi­to modulo, se nel caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle preno­tazioni si intende perfezionata, con conseguente conclu­sione del contratto, solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l’Organizzatore invierà conferma scritta al clien­te anche a mezzo sistema telematico, anche presso l’agenzia di viaggi venditrice. L’agenzia di viaggi venditri­ce, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumato­re, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 111/95, copia del contratto. Si dà atto che l’Agenzia di Viaggi ven­ditrice ha nei confronti dell’Organizzatore, la veste giuridi­ca di intermediario ai sensi dell’art. 1.3 della CCV oltre che di venditore ex art. 4 del Decreto Legislativo 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazio­ni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu­menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
  3. PAGAMENTI All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovranno essere versato l’acconto previsto da ogni singolo programma, mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato entro e non oltre i 20 giorni pre­cedenti la partenza. Per le prenotazioni in epoca successi­va alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà esse­re versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione. Gli acconti e il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal Contraente al Venditore che li trasmetterà all’organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti. Il mancato ricevimento da parte dell’or­ganizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risar­cimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore. Peraltro l’Organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal Consumatore all’Agente di Viaggi suo mandatario confor­memente agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso Organizzatore e quest’ultimo.
  4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE Le quote sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe dei vettori in vigore al momento della stampa dell’opuscolo. Le quote potranno in qualunque momento essere cam­biate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici.
  5. RECESSO La rinuncia al viaggio, da parte del Consumatore, com­porta il pagamento delle penalità a copertura dei danni subiti dall’Organizzatore qui di seguito indicate, da calco­larsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione:
    • 10% fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio; 20% fino a 21 giorni prima della partenza del viaggio;
    • 50% fino a 7 giorni prima della partenza del viaggio;
    • 100% dopo il suddetto termine.

    L’annullamento dovrà pervenire per iscritto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgi­mento del viaggio, come pure nessun rimborso spetterà a. chi non potrà effettuare viaggio per mancanza, smarrimento o inesat­tezza dei documenti personali previsti per l’espatrio. Il par­tecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra perso­na sempreché la comunicazione ci pervenga in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 7 giorni prima della partenza e sempreché non vi si oppongano ragioni di documento e problemi per diverse sistemazioni alberghiere.

  6. MANCATA ESECUZIONE Fiore Viaggi può annullare il contratto totalmente o par­zialmente, senza alcuna indennità:
    1. per carattere eccezionale;
    2. quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia porta­to a conoscenza dei partecipanti almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.

    In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al Cliente spetta il rimborso integrale delle somme versate entro 7 giorni lavorativi dal momen­to del recesso e della cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso. In caso dell’annullamento del contratto in corso d’esecuzione Fiore Viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del Cliente e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa.

  7. ASSICURAZIONI Tutti i viaggiatori sono assicurati. Tuttavia gli stessi all’atto della prenotazione possono stipulare polizze integrative.
  8. VARIAZIONI Dl PROGRAMMA La Fiore Viaggi ha la facoltà di variare parzialmente l’iti­nerario, cercando di mantenere inalterato il contenuto del viaggio e di sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso in cui ciò si rendesse neces­sario per motivi operativi o per altra causa.
  9. OBBLIGO DI ASSISTENZA La Fiore Viaggi s’impegna a rendere al cliente i servizi pre­notati e a tutelare i diritti ed interessi ad essi inerenti. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
  10. MODIFICHE PER CAUSA FORZA MAGGIORE Sono considerate causa di forza maggiore: scioperi, avverse condizioni metereologiche, calamità naturali, disordini civili o militari, problemi tecnici. Questi e altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali nello svolgimento del viaggio. Trattandosi di cause di forza maggiore, nessuna responsabilità è imputabile all’Organizzatore ed ogni eventuale esborso supplementare che si dovesse rendere necessario sarà totalmente a carico del Consumatore.
  11. RECLAMI Il viaggiatore può, a pena di decadenza, denunciare per iscritto e sotto forma dì reclamo le difformità ed i vizi del pacchetto turistico entro 10 giorni dalla data del rientro facendone pervenire Raccomandata a/r a Fiore Viaggi che dovrà garantire una sollecita risposta.
  12. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Nessuna responsabilità compete all’organizzazione per qualsiasi danno che dovesse derivare al viaggiatore per l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza e/o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali (es.: passaporto, carta d’identità).
  13. RESPONSABILITÀ DEI VETTORI I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.
  14. FONDO DI GARANZIA È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il Fondo deve fornire altresì un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 del Decreto Legislativo 111/95.
  15. TUTELA DEI MINORI “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 296/98. La legge italiana punisce con la pena della, reclusione reati inerenti alla prostituzione e alla pomo-grafia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
  16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Di comune accordo ai sensi dell’art. 29 della CCV peraltro può essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa dalle stesse nominati più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
  17. CONTROVERSIE Per ogni eventuale controversia, sarà esclusivamente competente il Foro dove ha sede la società organizzatrice.

Note importanti

  • Vi preghiamo di comunicarci in anticipo vostre eventuali esigenze dietetiche particolari.
  • I bambini sotto i 18 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore legale.
  • Le mance alle guide e agli autisti che forniscono un servizio eccellente sono apprezzate ma non obbligatorie.
  • È responsabilità di tutti i partecipanti essere al punto d’incontro 15 minuti prima della partenza del tour.
  • Per informazioni su punti di incontro o di altre questioni urgenti, si prega di telefonare +39.0803514077.
  • Fiore Viaggi si riserva il diritto di rifiutare la partecipazione nei suoi tour a qualsiasi passeggero sotto l’effetto di droghe o alcool o di qualsiasi passeggero il cui costituisca una minaccia per gli altri ospiti o il nostro staff.

Ai sensi dell’art. 6 del Decr. Leg. III/95 i clienti hanno diritto di ricevere copie di contratto di compravendita del pacchetto turistico.

  • PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 2 n. I Decr. Leg. n. III del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i vantaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore di 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: trasporti, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
  • FONTI LEGISLATIVE Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnate al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in un territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/97 n. 1084 di rettifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/70 nonché dal sovracitato Decr. Leg. III/95
  • PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.
    L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo nel quale l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo telematico. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Leg. III/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si da atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell’organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 13 (CCV) oltre che di venditore ex. art. 4 Decr. Leg. III/95, acquistando diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Leg. III/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
  • PAGAMENTI All’atto della prenotazione il cliente è tenuto a versare il 25% della quota totale di partecipazione. Il saldo dovrà pervenire all’organizzatore entro e non oltre i trenta giorni di calendario precedenti la data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data di partenza, all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato all’organizzatore l’intero ammontare della quota di partecipazione. Gli acconti ed il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal contraente al venditore che li trasmetterà all’organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.
  • PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a venti giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
    • costi trasporto, incluso il costo del carburante;
    • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte e tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti;
    • tassi di cambio applicati ai pacchetti in questione.

    Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione dei programmi come ivi indicato.

  • RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
    • aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
    • modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

    Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto:

    • ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non fosse disponibile, superiore senza supplemento di prezzo ovvero di importo inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
    • della restituzione della sola parte di prezzo già corrisposto. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della descrizione di chiedere rimborso.

    Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria descrizione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento o modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

    Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo saranno addebitate la quota d’iscrizione nonché, a titolo corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle di seguito indicate:

    1. Pacchetti turistici con servizi regolari di linea o tariffa normale con soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
      • 10% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 20% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 30% della quota di partecipazione da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 75% della quota di partecipazione dopo tali termini (60% per soggiorni di durata superiore ai 13 giorni).
    2. Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT continentali o con voli noleggiati o speciali (sino a cinque ore di volo non stop); pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:
      • 10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
      • 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
      • 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
      • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
    3. Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non stop) e voli regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali; crociere marittime; pacchetti turistici con soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:
      • 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
      • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

      Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra vanno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

  • ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO Nell’ipotesi in cui prima della partenza l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire il servizio oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma del precedente articolo nelle modalità di cui al successivo terzo comma, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.
    Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicata.
  • CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO Gli effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico sono compositamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono i disposti degli art. 12 e 13 Decr. Leg. III/95.
    Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell’art. 1469 ter. Cod. Civile (introdotto dalla I.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le cause abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge”.
  • MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza, o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
  • SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
    • l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro quattro giorni lavorativi prima della data di partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
    • non vi ostino ragioni attinenti a passaporti, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la funzione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
    • il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata dall’atto della comunicazione della cessione.

    Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

  • OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei loro responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato a diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
  • CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La sistemazione alberghiera in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce è stabilita dall’organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanza estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzatore del viaggio ma è responsabile esclusivamentte delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopracitate per tale responsabilità.
  • LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto all’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: più precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per i danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose previsto dall’art. 13 n. 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civile. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concerneti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore si applicheranno i limiti risarcitori delle fonti di diritto uniformi vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
  • OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge e di contratto.
    L’organizzatore non è responsabile nei contratti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
  • RECLAMI E DENUNCE Il consumatore, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 19 n. 2 Decr. Leg. III/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo all’organizzatore, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione e realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro dieci giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve presentare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricevere una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine del servizio garantendo in ogni caso una sollecita risposta al consumatore.
  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore specifiche polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia.
  • FONDI DI GARANZIA È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di fondo nazione di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 2 Decr. Leg. III/95, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore per tutela delle seguenti esigenze:
    • rimborso del prezzo versato;
    • suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

    Il fondo deve altresì fornire un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzazione. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 n. 5 Decr. Leg. III/95.

  • CLAUSOLA COMPROMISSORIA Di comune accordo peraltro, ai sensi dell’art. 29 CCV, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tanti arbitri già designati ovvero, in mancanza, del Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto previo eventuale tentativo di conciliazione.

Dettagli licenze e polizze assicurative

  • Licenza (det. n. 341 del 10/08/2011 – BARI)
  • Assicurazione (GROUPAMA n.104609928)